IL G.E.I.E
Uno strumento sempre valido per lo sviluppo di attività di internazionalizzazione
Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nasce come strumento di cooperazione oltre le frontiere tra imprese operanti nella Comunità economica europea. La collaborazione tra imprese di Paesi diversiva sempre incontrato la difficoltà di sottostare al diritto nazionale del luogo costituzione della forma associativa prescelta. Per ovviare a questo inconveniente il GEIE è concepito come strumento di collaborazione unico ed identico per tutti gli Stati membri soggetto ad una disciplina pressoché uniforma, indipendentemente dallo Stato prescelto quale sede.
La disciplina del GEIE risulta dalla combinazione di norme di fonte comunitaria e di fonte nazionale dello Stato ove è fissata la sede del Gruppo. Unica eccezione al criterio del luogo della sede del Gruppo è espressamente prevista per le questioni di stato e di incapacità delle persone fisiche e delle persone giuridiche che restano regolamentate dalla legge nazionale del singolo partecipante al GEIE.
Di conseguenza la legge nazionale dello Stato ove è posta la sede del Gruppo sarà quella applicata per le materie non espressamente disciplinate ovvero per quegli aspetti lasciati alla scelta dei legislatori nazionali.
Costituzione
Atto costitutivo
Il Geie si costituisce con un contratto soggetto a registrazione ed è capace di essere titolare di diritti e obblighi, e quindi di stipulare contratti, stare in giudizio, solo dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. Per gli atti compiuti prima, rispondono solidalmente e illimitatamente coloro che hanno agito, salvo successiva ratifica del Gruppo, se costituito.
L’atto costitutivo deve indicare la denominazione, la sede, l’oggetto, i membri e la durata, se non è costituito a tempo indeterminato.
Forma
L’atto costitutivo (contratto) con cui viene costituito il Geie e le relative modifiche devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.
Salvo siano conferiti immobili non è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, anche se quest’ultima è richiesta per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Pubblicità
Gli amministratori, o in mancanza ogni membro, a spese del Geie devono depositare ed iscrivere nel registro delle imprese il contratto costitutivo. Oltre che ad iscrizione nel registro delle imprese, il contratto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Solo con l’iscrizione il Gruppo diviene capace di diritti e obblighi.
Membri del Geie
Il Geie ha carattere mutualistico e richiede obbligatoriamente per la sua costituzione la partecipazione di imprese di almeno due diversi Stati dell’Unione Europea. Il Geie deve essere composto da almeno due partecipanti, mentre non è previsto un numero massimo.
Acquisto e perdita della qualità di membro
E’ necessario il consenso di tutti i membri, sia per l’ammissione di un nuovo membro, sia per la cessione della partecipazione Il recesso è consentito per la cause previste dal contratto, per giusta causa oppure con il consenso unanime degli altri membri. E’ ammessa l’esclusione per i motivi indicati nel contratto oppure per gravi inadempienze. In quest’ultimo caso, l’esclusione deve avvenire con decisione del Giudice, su richiesta della maggioranza degli altri membro. E’ escluso di diritto il membro dichiarato fallito, o ammesso a procedura di concordato preventivo o assoggettato a liquidazione coatta amministrativa.
Il membro receduto o escluso ha diritto alla liquidazione della quota in base al patrimonio del Gruppo al momento della cessazione del rapporto.
Capitale e conferimenti
Per la costituzione del Geie non è previsto un capitale minimo, quindi i membri non hanno alcun obbligo di effettuare dei conferimenti iniziali.
Regime fiscale del Geie
Imposte indirette
Il Geie residente in Italia od operante in Italia con stabile organizzazione non è soggetto a imposizione diretta di alcun genere. Comunque deve egualmente presentare la dichiarazione dei redditi al fine di indicare il reddito imputabile a ciascun membro.
Se un soggetto residente in Italia partecipa in un Geie non residente deve dichiarare in Italia la quota di reddito o di perdita che deriva dalla partecipazione ai fini delle imposte sui redditi. Per l’imposta pagata all’estero, su tale reddito viene concesso un credito.
Imposta sul valore aggiunto
Il Geie deve fatturare le operazioni imponibili ai fini dell’I.V.A. tutte le volte che opera nell’esercizio di attività commerciali o agricole, oppure di arti e professioni.
La nostra struttura è in grado di assistervi per la costituzione dei G.E.I.E. e fornirvi, gratuitamente, ogni informazione necessaria.